Rigenerazione Urbana, Confcooperative Habitat in audizione alla Camera

Rigenerazione Urbana, Confcooperative Habitat in audizione alla Camera

giovedì 12 settembre 2024

Tra i punti evidenziati dal presidente Alessandro Maggioni la necessità di una normativa unica unica sul territorio nazionale, un'interpretazione più coerente di “Rigenerazione Urbana” e il rafforzamento delle strutture tecnico-professionali delle pubbliche amministrazioni

Rigenerazione Urbana, Confcooperative Habitat in audizione alla Camera

Definire con chiarezza una normativa unica sul territorio nazionale e regionale, dare un’interpretazione più coerente del concetto di “Rigenerazione Urbana” e rafforzare le strutture tecnico-professionali delle pubbliche amministrazioni. Sono alcune delle osservazioni espresse dal presidente di Confcooperative Habitat Alessandro Maggioni nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera per discutere la proposta di legge "Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana".

«Siamo convinti della necessità di avere un quadro di norme fondamentali che siano univoche per tutto il territorio nazionale, risolvendo le conflittualità che spesso emergono tra la legislazione nazionale e quella regionale in materia urbanistica, di pianificazione territoriale ed edilizia» ha dichiarato Maggioni.

Entrando nel merito del provvedimento il presidente di Confcooperative Habitat ha avanzato alcune osservazioni rispetto a “quando” debba entrare in gioco l’obbligatorietà del Piano Attuativo, «in riferimento alle caratteristiche dell’intervento da assentire e della perimetrazione del concetto di “ristrutturazione edilizia”» ha sottolineato Maggioni.

Sul tema della interpretazione circa i limiti di volumi e altezze delle costruzioni sul territorio comunale, Confcooperative Habitat ritiene sia meritevole di attenzione riformatrice l’attenersi strettamente ai limiti definiti dall’art. 41-quinquies, VI comma della legge 17 agosto 1942, n 1150. Pur essendo mutate le ragioni storiche e tecniche da cui quell’articolo nasceva, si ritiene si possano definire nuovi limiti quantitativi per sancire l’entrata in campo della obbligatorietà dello strumento attuativo convenzionale: ritenendo importante coniugare la necessità di tempi sostenibili nel rilascio dei titoli edificatori, con quella di pubblicità e soddisfazione dell’interesse generale.

La proposta è di individuare nel “Permesso di Costruire Convenzionato” (PdCC), introdotto dall’art. 28-bis D.P.R. 380/01, una valida alternativa al Piano Attuativo, con un singolo obbligatorio passaggio in Consiglio Comunale o in Giunta Comunale, previa pubblicazione del progetto e della convenzione definita all’Albo Pretorio.

Si è soffermato poi sul concetto di ristrutturazione edilizia, sottolineando come le costanti modifiche normative abbiano portato allo sconfinamento della ristrutturazione edilizia nel campo della rigenerazione urbana, provocando molta confusione.

«Occorre riportare la “ristrutturazione edilizia” in un perimetro per l’appunto edilizio e non urbanistico. In un’ottica “culturale”, riteniamo che l’espressione “Rigenerazione urbana” abbia ormai perso di valore, essendo utilizzato sovente a sproposito. La “Rigenerazione urbana” non può riguardare un singolo edificio o un singolo lotto: in quel caso si tratta di semplice “Trasformazione con cambio di destinazione d’uso” o di semplice “Sostituzione edilizia” – ha precisato Maggioni –. La rigenerazione urbana dovrebbe toccare ambiti più ampi che impattano sul tessuto della città dove la trasformazione avviene, non limitandosi a un lotto ma investendo un ambito più ampio. A noi piacerebbe iniziare a parlare di “Ricostituzione Urbana”, per uscire da una retorica oggi buona un po’ per tutto».

  Laura Viviani

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