Lavoro, le nuove regole su protocollo contrasto Covid

Lavoro, le nuove regole su protocollo contrasto Covid

martedì 26 luglio 2022

Lavoro, le nuove regole su protocollo contrasto Covid

PROTOCOLLO PER CONTRASTO COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il 30-6-2022 è stato sottoscritto un “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra le parti sociali, il Ministro del lavoro e il Ministro della salute che sostituisce il precedente del 6 aprile 2021 più volte reiterato, come noto, nella sua validità. Si tratta di un Accordo che tiene conto del diverso contesto normativo attualmente in vigore e che, conseguentemente, pur sempre in una prospettiva di precauzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus, comporta in termini generali un equilibrato e ponderato alleggerimento degli oneri e delle responsabilità in capo al datore di lavoro, partendo dal presupposto che il SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico incombente in maniera indiscriminata su tutta la popolazione, fatte salve le specificità di particolari soggetti c.d. fragili. Ciò detto, fermo restando l’impegno delle parti firmatarie ad incontrarsi eventualmente in presenza di significativi mutamenti epidemiologici, le indicazioni contenute nel protocollo troveranno applicazione dal mese di luglio al 31 ottobre 2022. Ribadito come il Protocollo riguardi sempre e comunque ambienti di lavoro non sanitari, i datori di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente, provvederanno ad aggiornare le procedure fin qui utilizzate coerentemente con le nuove indicazioni. Rimane quindi centrale il ruolo del medico competente nonché un richiamo a favorire un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali per una condivisione e una maggior efficacia, tenendo conto delle singole specificità, delle misure anti-contagio da adottare nei diversi contesti. Ci preme sottolineare il fatto che il Protocollo mantiene una sua efficacia pattizia nei luoghi di lavoro, senza alcun specifico impianto sanzionatorio in caso di mancato rispetto, situazione che tuttavia espone il datore di lavoro al rischio di eventuali contestazioni di un lavoratore contagiato che potrebbe, come noto, invocare la fattispecie dell’infortunio sul lavoro In particolare, affrontando uno dei temi interessati dalle novità più rilevanti, quello delle MASCHERINE (punto 6 del protocollo), evidenziamo come non vengano più menzionate quelle chirurgiche e come, fermo restando l’obbligo previsto attualmente dal legislatore di indossare le mascherine per i lavoratori dei mezzi di trasporto e operanti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali(3), il protocollo preveda: ➢ da un lato, la garanzia della disponibilità delle FFP2 da parte del datore di lavoro al lavoratore che ne sia evidentemente sprovvisto e che le voglia utilizzare in considerazione di determinate condizioni presenti nel luogo di lavoro; ➢ dall’altro, l’individuazione da parte del datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla luce delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, di particolari gruppi di lavoratori, soprattutto soggetti fragili, ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati obbligatoriamente. Di seguito, riprendiamo i capitoli del Protocollo nei quali sono intervenute significative modifiche rispetto ai Protocolli precedenti.

MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO Questo capitolo viene decisamente alleggerito alla luce del contesto normativo di riferimento, rimanendo in vigore, oltre alla presenza di una temperatura corporea non superiore a 37,5° per l’accesso, l’isolamento di quei soggetti che non lo fossero, i quali dovranno essere prontamente dotati se sprovvisti di mascherina FFP2 (il precedente protocollo indicava semplicemente quella chirurgica). Opportunamente cambiano anche i riferimenti per la riammissione al lavoro di soggetti contagiati – risalivano al 2021 - che avrà ovviamente luogo, come del resto per tutti i cittadini a prescindere dal loro status di lavoratori, in linea con le disposizioni e la prassi vigente (art. 4 D.L. 24/2022, convertito con legge n. 52/2022 e circolare Ministero Salute n. 19680 del 30 marzo 2022).

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA Vengono integrati i riferimenti da considerare per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e viene meno, di contro, l’espressa previsione di procedere, in aggiunta alle ordinarie attività di pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aree maggiormente colpite da virus o nelle imprese in cui si sono osservati o registrati casi, anche sospetti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Si tratta come già anticipato del capitolo più innovativo tenuto conto dell’evoluzione normativa riscontrata negli ultimi mesi. Pertanto, fatti salvi gli obblighi previsti attualmente dalla normativa in base alla quale l’uso della mascherina è come noto obbligatorio per legge solo in alcuni determinati settori, vale a dire nei mezzi di trasporto e per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, l’utilizzo delle mascherine FFP2 può rappresentare su scelta volontaria del lavoratore uno strumento importante di tutela e prevenzione del contagio soprattutto in determinati contesti lavorativi (ambienti chiusi, condivisi da più lavoratori, aperti al pubblico, dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative). In questo senso il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 al lavoratore che voglia utilizzarle, non sussistendo come detto alcun obbligo di indossare tale mascherina in termini generali (quelle chirurgiche non vengono nemmeno più menzionate nel protocollo). Selettivamente, però, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla luce delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, il datore di lavoro individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

LAVORO AGILE Si tratta di un capitolo dedicato esclusivamente al lavoro agile e non più genericamente all’organizzazione aziendale – collocato al punto 8 nel precedente protocollo e ricomprendente in passato disposizioni non certamente più necessarie e opportune riconducibili ad altri profili quali ad esempio turnazioni, trasferte, rimodulazione dei livelli produttivi (in questo senso va letto anche il venir meno del precedente capitolo n. 12, contenente prescrizioni in materia di spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione). Si conferma, soprattutto per tutelare i lavoratori fragili (che godono già come noto di una disciplina di miglior favore da questo punto di vista) l’utilità del lavoro agile quale possibile leva per contrastare la diffusione del contagio. Detto ciò, le parti sociali firmatarie auspicano che possa essere ulteriormente prorogata – oltre il 31 agosto 2022 - la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, vale a dire senza gli accordi individuali previsti dalla legge.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO Resta confermato in termini generali l’impianto di governance già definito (laddove possibile, Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS; in alternativa, per ovviare alle difficoltà nelle PMI, istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli eventuali organismi per la salute e sicurezza – se costituiti – e con il coinvolgimento degli RLST e comunque dei rappresentanti delle parti sociali), fatto salvo che la terza ipotesi di costituire a livello territoriale/settoriale appositi comitati in linea con le finalità del protocollo coinvolgendo anche ASL e istituzioni chiamate alla gestione delle diverse misure per fronteggiare la diffusione del virus, non si pone ora più come possibilità ulteriore ed aggiuntiva, ma solo in mancanza delle prime due casistiche

  Francesco Agresti

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