Covid, tutte le novità sui luoghi di lavoro

Covid, tutte le novità sui luoghi di lavoro

martedì 10 maggio 2022

Covid, tutte le novità sui luoghi di lavoro

LA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO DEL PERIODO

 

In queste ultime settimane il nostro compito di interpreti delle disposizioni in materia lavoristica continua in parte ad affrontare le – speriamo – ultime disposizioni in materia di accesso al lavoro collegate all’emergenza “Covid-19”, dall’altro i provvedimenti straordinari con i quali il legislatore affronta la grave crisi economica determinata dalla guerra in Ucraina e dalla ripresa dell’andamento inflattivo come non si vedeva da decenni. In mezzo, la consueta produzione di documenti di prassi ministeriale e degli enti, a completamento ed attuazione il più delle volte di normative ancora inattuate o incerte nella loro concreta applicazione. Seguiamo quindi questo ordine, affrontando dapprima i provvedimenti in materia di green pass e accesso al lavoro, poi il Bonus 200 € previsto a sostegno delle fasce più deboli, e infine alcune circolari degli enti previdenziali.

Dal 1° maggio stop al Green Pass nei luoghi di lavoro ma è raccomandato l’utilizzo delle mascherine Il Ministro della Salute, con due Ordinanze del 28 aprile 2022 ha anticipato le ultime previsioni in tema di contrasto all’epidemia da COVID-19, in vigore dal 1° maggio 2022. Ordinanze a cui poi ha fatto seguito un incontro fra le parti sociali, tenutosi il 4 maggio, per acconsentire alla richiesta del Ministero del lavoro di convalidare le regole di prevenzione dei contagi da Covid nei luoghi di lavoro. In attesa delle nuove misure, il Ministro della Salute, con due Ordinanze del 28 aprile 2022 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022), ha anticipato alcune disposizioni relative: • all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; • alle regole da osservare nel caso di ingressi sul territorio italiano. a) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19, il Ministro della Salute ha fornito le nuove regole, con effetto dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, riguardo la vigenza o meno dell’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie risulta ancora obbligatoria limitatamente ad alcuni luoghi specifici; in particolare, le mascherine FFP2 vanno indossate nei seguenti casi: • per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: – aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; – navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; – treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; – autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; – autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; – mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; – mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L’obbligo di indossare mascherine (FFP2) rimane anche per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (art. 44, DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017). L’Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della Salute contiene, altresì, la raccomandazione dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. L’esonero dall’obbligo di indossare le mascherine interessa: • i bambini di età inferiore ai sei anni; • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. b) Green pass nei luoghi di lavoro Ricordiamo che l’obbligo vaccinale rimane, fino al 31-12-2022, condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori. a) gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (compresi gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie b) lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

L’obbligo sussiste per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. c) lavoratori delle strutture di cui all'articolo 8ter del Dlgs 502/1992, quindi il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni) in: • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; • strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; • strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; • studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Fino al 15.06.2022, l'obbligo vaccinale con la dose di richiamo è imposto anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Per questa categoria di lavoratori la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Tuttavia l’accesso al luogo di lavoro è consentito con il Green Pass base. c) Protocolli aziendali Nei luoghi di lavoro continuano a trovare applicazione le disposizioni del Protocollo nazionale 6 aprile 2021, contenente le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, che consiglia l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le ipotesi di condivisione degli ambienti di lavoro (al chiuso o all’aperto).

Pertanto, il Protocollo mantiene una sua efficacia pattizia nei luoghi di lavoro, fermo restando che: • la normativa oggi in vigore non prevede impianto sanzionatorio in caso di scelte differenti; • mantenere i DPI all’interno dei luoghi di lavoro previene da eventuali contestazioni del lavoratore contagiato che, come noto, può invocare l’infortunio; • le imprese che hanno un Protocollo aziendale possono modificarlo recependo gli aggiornamenti normativi intervenuti e, contestualmente, operare scelte comportamentali interne in ragione della loro attività e delle loro esigenze. Entro fine giugno si procederà ad una ulteriore valutazione sulla necessità o meno di mantenere ancora in vita le procedure previste, quale riferimento per garantire idonee soluzioni di contrasto al virus in azienda. Contestualmente il Ministero della salute si è impegnato a procedere ad un aggiornamento del Protocollo, a questo punto valutato assolutamente necessario. Vale la pena ricordare che la proroga in commento trae fondamento da quanto previsto dall’articolo 29-bis della legge n. 40/2020 tuttora in vigore.

  Francesco Agresti

Riproduzione riservata ©
14

Confederazione

Territorio

Federazioni