Ammortizzatori, dall'Inps le indicazioni per l'esonero contributivo alternativo

Ammortizzatori, dall'Inps le indicazioni per l'esonero contributivo alternativo

venerdì 21 maggio 2021

Ammortizzatori, dall'Inps le indicazioni per l'esonero contributivo alternativo

Il messaggio Inps n. 1836 del 6-5-2021 fornisce le istruzioni per accedere all’esonero contributivo alternativo all’accesso agli ammortizzatori Covid previsto dall’articolo 12 commi 14 e 15 del Dl 137/2021.

Vale la pena ricordare che l’ultimo provvedimento in materia di ammortizzatori sociali (il Decreto Sostegni) non ha ripresentato questa possibilità, che quindi trova un suo termine nei periodi di sotto specificati.

L’esonero opera per un periodo massimo di quattro settimane, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

 

L’esonero, sottoposto all’autorizzazione della Commissione europea, ha ricevuto il via libera, ma ci sono voluti più di due mesi per avere le istruzioni.

In relazione al Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” si precisa che sono escluse dall’esonero

·        le imprese operanti nel settore finanziario.

·        i datori di lavoro del settore agricolo.

 

Prima di riportare le istruzioni operative, affrontiamo due questioni importanti.

Il messaggio affronta il tema dell’alternatività: l’esonero spetta se nel periodo novembre 2020 – gennaio 2021 il datore di lavoro non ha usufruito degli ammortizzatori Covid.

Ricordiamo che nel caotico autunno 2021 le normative prevedevano periodi di integrazione salariale sovrapposti.

Provvedimento

N° settimane

Periodo

Dl 104/2020

9+9

13-7-2020/31-12-2020

Dl 137/2020

6

16-11-2020/31-1-2020

Legge 173/2020

12

1-1-2021…

In tutti i tre casi i periodi di integrazione salariale richiesti e autorizzati ai sensi del precedente decreto collocati, anche parzialmente, in pe­riodi successivi all’inizio del nuovo periodo, dovevano essere imputati al nuovo periodo.

Questo significa che nel mese di novembre potevano essere richiesti ammortizzatori ai sensi del Dl 104 (fino al 15-11) e del Dl 137. Nel mese di gennaio invece l’ammortizzatore era quello ex Legge 173.

Il messaggio 1836 chiarisce che datore di lavoro non deve aver fatto richiesta dei trattamenti (Covid) per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità.

Quindi l’esonero non spetta se nel periodo indicato è stato utilizzato un ammortizzatore Covid ai sensi di uno dei tre provvedimenti.

 

Una ulteriore questione riguarda la possibilità di usufruire dell’esonero ex Dl 137 se si è usufruito di quello relativo al Dl 104.

Il Dl 137 prevedeva la possibilità di accedere alle ulteriori 6 settimane di ammortizzatore al Dl 137 soltanto dopo la fruizione dell’intero periodo ex Dl 104.

L’interrogativo è il seguente: se un datore di lavoro non ha usufruito degli ammortizzatori relativi al Dl 104, teoricamente non poteva accedere a quelli successivi e se non poteva accedere agli ammortizzatori è possibile godere dell’esonero, che deve essere appunto alternativo?

La circolare non affronta il tema forse volutamente o forse perché già esaminato dalla circolare n. 24/2021[1].

La drastica posizione di questa circolare sembra escludere la spettanza dell’esonero in parola se si è usufruito di quello precedente.

 

 



[1] Più specificamente, in considerazione della circostanza che l’esonero può essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge in commento, dai soli datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale, al fine di identificare i datori di lavoro privati che possono accedere alla misura, è necessario accertare se gli stessi possano considerarsi potenzialmente beneficiari delle sei settimane di integrazione salariale previste dal decreto legge n. 137/2020.

Pertanto, l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai seguenti datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:

1) soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;

2) soggetti appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

  Francesco Agresti

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