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L'elezione del Cda in una cooperativa

giovedì 7 maggio 2026

L'elezione del Cda in una cooperativa

 

Il primo comma dell’articolo 2542 del codice civile prevede che la nomina degli amministratori spetti all’assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi a che sono nominati nell’atto costitutivo.

Il secondo comma del medesimo articolo, introdotto dal comma 936 dell’articolo unico della legge 27/12/2017, n. 205, dispone che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti e che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadano alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Quindi anche nelle cooperative che fanno riferi-mento alle norme sulle società a responsabilità limitata l’amministrazione deve essere affìdata ad un organo collegiale la cui durata non può essere superiore a tre esercizi.

Lo statuto può, quindi, prevedere che il mandato del consiglio di amministrazione abbia una durata inferiore (uno o due esercizi), ma non superiore a tre esercizi.

La norma differenzia la durata del consiglio di amministrazione delle cooperative che fanno riferimento alle norme sulle società a responsabilità limitata da quella delle società a responsabilità limitata dove l’organo amministrativo può essere nominato fino a revoca.

Lo statuto deve fissare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione; nel caso in cui lo statuto preveda un numero di amministratori compresi tra un minimo ed un massimo, spetterà all’as-semblea ordinaria dei soci stabilire il numero dei consiglieri da eleggere prima di procedere alla loro nomina.

Salvo diversa disposizione statutaria gli amministratori, alla scadenza, possono essere rieletti.

Il terzo comma dell’articolo 2542 prevede che la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che l’atto costitutivo possa prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso poi ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Infine, il quinto comma dello stesso articolo dispone che uno o più amministratori possa essere attribuito allo stato o ad enti pubblici, qualora siano soci della cooperativa. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere eletta dall’assemblea.

L’assunzione della carica di amministratore di cooperativa non è condizionata, per legge, al possesso di specifici requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dall’articolo 2382 del codice civile per le società per azioni e che prevede cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore a garanzia della piena capacità di agire e di affidabilità di coloro che sono incaricati della gestione dell’impresa. Si ritiene che la norma, che esclude dalla carica di amministratore “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi” sia applicabile alle società cooperative che adottino il modello di governance sia della Spa e sia delle Srl, anche se non è espressamente richiamata dalla disciplina delle società cooperative.

Oltre a ciò, esistono cause di incompatibilità alla nomina di amministratore, previste da leggi speciali e che non rendono nulla l’elezione, ma obbligano l’interessato prescelto a scegliere fra le due cause incompatibili. Si citano, ad esempio:

· soggetto che rivesta la qualifica di amministratore di Enti Locali o di impiegato statale;

· soggetto che esercita la professione di avvocato o procuratore;

· soggetto nominato membro del parlamento.

In caso di mancata opzione, gli atti compiuti nell’esercizio delle due funzioni rimangono validi, ma il soggetto interessato può incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento di pertinenza per non aver posto fine alla situazione di irregolarità determinatasi. Non è da escludere che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti perché il mancato esercizio dell’opzione possa costituire giusta causa per la revoca da amministratore, anche se non vi è alcun automatismo nell’applicazione dell’istituto in que-stione.

Si ritiene, infine, che siano legittime quelle clausole statutarie che prevedono cause di decadenza di tipo sanzionatorio, quale, ad esempio, il caso di più assenze ingiustificate dalle riunioni del consiglio di amministrazione.

Poiché il richiamato articolo 2542 prevede che la maggioranza degli amministratori debba essere scelta “tra soci cooperatori o tra le persone fisiche indicate dai soci persone giuridiche” e diversi statuto pre-vedono maggioranze più qualificate, o che tutti gli amministratori siano scelti tra i soci cooperatori, ne discende che in caso dell’avvenuta cessazione del rapporto mutualistico, con conseguente perdita della qualità di socio, si ha la contemporanea decadenza dalla carica di amministratore. A questo fine non è necessaria apposita clausola statutaria anche se sarebbe opportuna una formulazione del tipo: “Gli amministratori eletti tra i soci cooperatori decadono dalla carica qualora perdano tale qualifica”.

L’eventuale previsione di requisiti di professionalità per gli amministratori di società cooperative deve tener conto del sopra citato vincolo posto dall’ articolo 2542 per cui la professionalità richiesta agli amministratori non potrà, di conseguenza, prescindere dai requisiti richiesti dallo statuto per la qualifica di socio. Se si ritiene opportuno integrare la composizione del consiglio di amministrazione con profes-sionalità estranee all’attività della cooperativa sarà necessario che lo statuto consenta l’elezione di amministratori non soci e che i requisiti di professionalità siano richiesti solo per alcuni degli ammini-stratori.

ll D.lgs. 183 del 2021 (il quale ha recepito la direttiva UE 2019/1151) ha previsto delle novità in materia di nomina degli amministratori e dei liquidatori nelle società di capitali.

L’articolo 6, in particolare, ha modificato l’articolo 2383 del codice civile in materia di nomina degli am-ministratori, introducendo un secondo periodo al primo comma: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea».

Per effetto di tali modifiche, gli amministratori della società per azioni, prima della nomina, hanno l’ob-bligo di presentare alla società una comunicazione preventiva con la quale dichiarano l’assenza delle cause di ineleggibilità previste dal Legislatore.

Le cause di ineleggibilità sono quelle previste dall’articolo 2382 del Codice civile, sopra descritto, alle quali si aggiunge, per espressa previsione normativa, l’interdizione dall’ufficio di amministratore adot-tato da altro Stato membro dell’Unione Europea.

La disposizione ha effetto anche sulla nomina degli amministratori della società a responsabilità limitata avendo l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 183/2021 apportato delle modifiche anche all’articolo 2475 c.c. in materia di amministrazione della società a responsabilità limitata.

L’applicazione delle disposizioni in commento alle società cooperative risulta dal richiamo espresso alle regole in materia di Spa e Srl contenuto nell’articolo 2519 del codice civile e riferito alle specifiche regole di governance statutariamente adottate da ciascuna cooperativa.

Qualora non sia deliberata o non sia prevista statutariamente l’adozione del voto segreto, l’elezione delle cariche sociali avviene con voto palese che può essere espresso in forma orale o scritta.

Per quanto riguarda il voto per acclamazione occorre precisare che può essere valido solo se lo stesso possa essere equiparato ad una votazione palese nella quale il presidente accerta e dichiara che nes-suno si oppone o si astiene ed il verbale registra correttamente la composizione dell’assemblea ed il presidente dichiara che la delibera è approvata all’unanimità per acclamazione.

Il voto palese può esser espresso anche attraverso il sistema dell’alzata di mano a condizione che, soprattutto nelle assemblee numerose, il presidente comunichi, senza alcuna opposizione di soci, che i soci favorevoli siano rilevati per differenza negativa, vale a dire che tutti coloro che non hanno votato contro o si sono astenuti sono rilevati come favorevoli.

In caso di voto palese scritto trovano applicazioni le disposizioni previste per il voto segreto con l’unica differenza che le schede di voto saranno nominative e non anonime.

Mentre anteriormente alla riforma del diritto societario sia la dottrina che la giurisprudenza erano divise circa l’ammissibilità del voto segreto nelle assemblee delle società di capitale, ivi comprese le società cooperative, la formulazione dell’articolo 2375 del codice civile, come modificata dal D.Lgs. n. 6/2003, che prescrive che il verbale dell’assemblea “deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei

soci favorevoli, astenuti o dissenzienti” ha portato tutti gli autori a sostenere l’illegittimità del voto se-greto.

Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono, comunque, ammissibile il voto segreto nelle assemblee delle società cooperative per l’elezione delle cariche sociali. La motivazione sta nel fatto che le regole di democrazia proprie del modello cooperativo ed in particolar modo la regola del voto capitario richie-dono un sistema di votazione libera e non condizionata da influenze e pressioni. Proprio riguardo all’ele-zione delle cariche sociali tali esigenze acquisirebbero un valore tale da consentire l’adozione del voto segreto.

Nell’elezione delle cariche sociali non emerge, inoltre, l’esigenza di identificare come ciascun socio abbia votato al fine di consentire il diritto di recesso o l’impugnazione della delibera assembleare per conflitto di interessi del socio il cui voto è stato determinante dal momento che la deliberazione per la nomina delle cariche sociali non attribuisce al socio il diritto di recedere.

Riguardo poi all’incompatibilità del voto segreto con il disposto dell’articolo 2377 del codice civile che riserva ai soci dissenzienti il diritto di impugnare la delibera assembleare non presa in conformità della legge o dello statuto occorre precisare che parte della dottrina e della giurisprudenza affermano che la qualità di socio dissenziente può essere individuata in coloro i quali abbiano negato, in qualsiasi forma manifestata in assemblea il proprio contributo all’approvazione della delibera, facendo rilevare a ver-bale la propria contrarietà alla proclamazione degli eletti o facendo espressa riserva di impugnazione. La prassi notarile suggerisce, a questo proposito, che la eventuale clausola statutaria che ammette il voto segreto richiami tale diritto in capo al socio.

Per quanto attiene il problema della incompatibilità del voto segreto nelle assemblee con il disposto dell’articolo 2375 del codice civile in merito alla identificazione nel verbale dell’assemblea di come hanno votato i soci occorre precisare che detto articolo, dettato in materia di Spa, non è richiamato direttamente dalla disciplina delle società cooperative e quindi la sua applicazione a queste ultime di-pende solo dal giudizio di compatibilità generale previsto dall’articolo 2519 del codice civile il quale prevede che “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le di-sposizione sulle società per azioni”.

Laddove le clausole statutarie non richiamano espressamente l’impiego del voto palese e non esclu-dono il voto segreto, come è il caso, ad esempio, delle clausole contenute nei facsimili ICN: “Le elezioni delle cariche sociali averranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall’assemblea, legalmente consentito” occorrerà che il presidente, prima di procedere alle votazioni, metta in votazione l’adozione del sistema di voto, ivi compreso quello segreto. E’ comunque necessario che il presidente dell’assemblea, nel caso sia adottato il sistema del voto segreto, ricordi ai soci che hanno diritto di chiedere l’annotazione nel verbale dell’assemblea la loro votazione o l’eventuale loro astensione.

Sarebbe utile che, soprattutto nel caso di possibile adozione del voto segreto per l’elezione delle cariche sociali, la procedura per l’elezione delle stesse fosse demandata ad un regolamento elettorale che ne fissi le modalità.

Nelle cooperative è comune l’utilizzo di schede prestampate quale metodo di votazione per il rinnovo delle cariche sociali. Tale tecnica consiste nel predisporre e consegnare a ciascun socio il giorno dell’assemblea una scheda contenente l’elenco dei nomi dei candidati e chiedendo di segnare le pre-ferenze dei nominativi indicati.

E’ legittimo, come spesso accade, che la scheda contenente i candidati per l’elezione del nuovo consi-glio di amministrazione sia predisposta dal consiglio uscente a condizione che ai soci sia espressa-mente attribuita, anche verbalmente, dal presidente dell’assemblea (ove una specifica disposizione statutaria non richieda forme diverse e purché l’attribuzione stessa risulti dal verbale) la facoltà di can-cellare dalla scheda di voto i nominativi proposti per sostituirli con altri di proprio gradimento in modo che non risulti menomato l’esercizio del diritto di voto dei singoli soci.

In tal modo ciascun votante è informato, in modo chiaro ed inequivocabile, sulla possibilità di dissentire dalla proposta e la scheda prestampata è solo uno strumento per portare a conoscenza dei soci i can-didati segnalati.

La votazione mediante l’utilizzo di schede prestampate per la nomina dei componenti gli organi sociali è quindi legittima a condizione che il socio possa:

· limitare il proprio voto solo ad alcuni dei nominativi prestampati;

· integrare con nominativi di candidati ulteriori rispetto ai nominativi prestampati;

· cancellare dalla scheda alcuni nomi e sostituirli con altri di suo gradimento.

Il citato terzo comma dell’articolo 2542 del codice civile dispone che: “L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in propor-zione all’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori”.

Si pone quindi la necessità di coordinare da un lato il principio di competenza assembleare per l’ele-zione delle cariche sociali e dall’altro la possibilità di riservare a categorie di soci cooperatori o ai soci finanziatori uno o più amministratori.

Si possono ipotizzare, in generale, le seguenti soluzioni:

a) il diritto di nomina si esercita attraverso la votazione separata dei soci cui tale diritto è attribuito e l’assemblea generale dei soci è vincolata ad eleggere il/i designato/i;

b) il diritto di nomina si esercita attraverso la designazione di una rosa di candidati da parte dei soci cui tale diritto è attribuito, entro la quale l’assemblea generale dei soci è vincolata per statuto a scegliere uno o più amministratori.

In ambedue i casi i soci cui è riservata la nomina di uno o più amministratori restano titolari anche del diritto di voto sugli altri amministratori da eleggere.

  Francesco Agresti

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