Esperto Cooperativo: salute e sicurezza su lavoro, cosa cambia con il d.lgs 81

Esperto Cooperativo: salute e sicurezza su lavoro, cosa cambia con il d.lgs 81

lunedì 31 luglio 2023

Esperto Cooperativo: salute e sicurezza su lavoro, cosa cambia con il d.lgs 81

L’articolo 14 del dlgs 81/2023 è dedicato alle norme in materia di salute e sicurezza con una serie di interventi mirati. Eccoli nel dettaglio.

 

Articolo 18, comma 1, lettera a)

Viene ora precisato che la nomina del medico competente deve avvenire nei casi previsti dallo stesso decreto 81 e (questa è la novità introdotta) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

 

Articolo 18, comma 3.3

Il nuovo comma 3.3 contiene una previsione abbastanza ampia e richiederà una puntualizzazione: gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

 

Articolo 21, comma 1, lettera a)

I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, oltre a attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del decreto, dovranno utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV cioè opere provvisorie che favoriscono la sicurezza del lavoro.

 

Articolo 25, comma 1

La nuova lettera e-bis) stabilisce che in occasione delle visite di assunzione, il medico competente deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

È aggiunta anche la lettera n-bis) in base alla quale il medico competente, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti di legge.

Si tratta di norme interessanti: la prima per tener conto del pregresso, la seconda per dare continuità alle attività in materia di sicurezza.

 

Articolo 71 comma 12

Il comma 12 è stato sostituito anche se le modifiche non sono sostanziali. Si prevede ora che i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 

Articolo 72, comma 2

La norma amplia le tutele in caso di noleggio di attrezzature. In primo luogo, rientra nelle tutele anche la concessione di attrezzature. Inoltre, gli obblighi di formazione e addestramento del personale riguardano sia il datore di lavoro sia il soggetto che prende a noleggio l’attrezzatura e si riferiscono genericamente ai soggetti individuati per l'utilizzo e non più solo ai dipendenti.

 

Articolo 73, comma 4-bis

Si aggiunge un obbligo per il datore di lavoro: nel caso in cui faccia uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, dovrà provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

 

Articolo 87, comma 2, lettera c)

In relazione al nuovo obbligo istituito dal comma 4-bis appena esaminato, viene istituita anche la relativa sanzione: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

 

Articolo 98, comma 1

Tra i titoli per ricoprire il ruolo di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori è ora prevista anche la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.

 

  Francesco Agresti

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